In conformità al disposto dell’art. 1117, n. 3, cod. civ. la presunzione di comproprietà dell’impianto di riscaldamento opera soltanto per quella parte che può ritenersi centrale e non pure per le condutture che, staccandosi dall’impianto centrale, si addentrano nei singoli appartamenti e soddisfano unicamente le esigenze individuali di ciascun condomino.

