Studio Paone S.r.l.
Consulenze – Amministrazioni Immobiliari e Condominiali
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Dal 1° gennaio 1998 il condominio è sostituto d’imposta.
In base alla normativa vigente, l’amministratore, in rappresentanza del condominio, è tenuto a operare la ritenuta d’acconto sulle somme erogate a taluni soggetti:
– effettuare le ritenute d’acconto sulle somme erogate ai dipendenti condominiali (per esempio al portiere);
– effettuare le ritenute d’acconto sulle somme rogate ai lavoratori autonomi che effettuino prestazioni a favore del condominio (per esempio professionisti).
– effettuare le ritenute d’acconto sulle somme erogate allo stesso amministratore.