La nascita del Condominio degli edifici avviene quando sussiste la presenza nel fabbricato di almeno due comproprietari, o meglio il Condominio degli edifici si costituisce nel momento esatto in cui sono presenti due proprietari: tale momento ha decisivo rilievo anche in riferimento alla determinazione di quelli che possono definirsi le relative “parti comuni”.
Infatti, l’attimo precedente a quello in cui si viene a costituire la pluralità di proprietari è anche l’ultimo istante nel quale è possibile escludere dei beni dal condominio, non facendoli diventare comuni, a norma dell’articolo 1117 codice civile.
La riserva di proprietà del bene in capo all’unico ed originario proprietario effettuata al momento della stipula della prima vendita di una unità immobiliare, può certamente escludere il bene relativo alla proprietà condominiale.

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