L’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile si preoccupa, in primo luogo, dell’integrità morale di chi è chiamato non solo a  gestire i beni e il denaro altrui, ma anche la sicurezza e la tranquillità delle persone che vivono e frequentano il condominio. Dispone perciò il divieto di ricoprire la carica di amministratore per coloro che sono stati condannati per delitti contro pubblica amministrazione, giustizia, fede pubblica, patrimonio o che siano stati interdetti, inabilitati o protestati. Prevede anche che l’amministratore debba avere conseguito almeno il diploma di secondo grado e frequentato un corso iniziale di preparazione e poi di formazione.

Queste e altre regole introdotte dalla Legge 220/2012 di “riforma del Condominio” comportano, quanto meno indirettamente, che tale incarico non possa più essere svolto in maniera “improvvisata” (come lo è stato a lungo) ma richieda un ben più alto tasso di competenza e preparazione.

Non va dimenticato però che prima ancora di possedere i requisiti richiestigli dalla legge, l’amministratore di Condominio deve avere anche la capacità di relazionarsi, nell’inevitabile rapporto quotidiano con una moltitudine di persone,  sia con professionalità che con saggezza e comprensione.

© Studio Paone S.rl.l
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