I due limiti fondamentali all’uso della cosa comune sono, il divieto di alterare la destinazione della cosa e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti d’uso.
L’uso da rispettare è quello attuale. Per esempio, è stata considerata alterazione della originaria destinazione del bene la permanente utilizzazione di un giardino comune come parcheggio.
La nozione di pari uso non va intesa in senso di uso “identico”, tanto che è normalmente ammesso che un condomino faccia un uso più intenso della cosa rispetto agli altri: l’importante è che ciascuno abbia il diritto ad usare potenzialmente della cosa al pari degli altri.

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