Il Tribunale di Roma ha recentemente affrontato questa tematica in un caso in cui, dalle deposizioni rilasciate dai testi citati dal condominio, emergeva che l’afflusso di numerosi ospiti del bed and breakfast aveva alterato la normale ed ordinaria gestione degli spazi comuni del condominio.
Con la sentenza n.1271 del 24 gennaio 2024 la quinta sezione civile ha stabilito che a determinate condizioni è possibile derogare ai criteri dell’art. 1123 C.C., la cui regola generale prevede la suddivisione delle spese tra i singoli condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, dichiarando valida la delibera che aveva disposto un aumento del 30% della quota condominiale da corrispondere da parte dei titolari di bed and breakfast.
TribunaleRomaSezione 5CivileSentenza24 gennaio 2024 n. 1271