L’agevolazione al 75% viene limitata agli interventi riguardanti scale, rampe e installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Niente più cambio degli infissi o rifacimento dei servizi igienici. Dalla stessa data non sono più incentivati neppure gli interventi di automazione degli impianti e serve l’asseverazione di un tecnico che certifichi il rispetto dei requisiti fissati dal Dm 236 del 1989.

Il decreto “salva-spese” prevede però un regime transitorio. La discriminante è il momento in cui la singola persona fisica o l’amministratore di condominio (per le opere condominiali) ha prenotato la vecchia versione del bonus barriere. Chi ha presentato il titolo abilitativo per i lavori entro il 29 dicembre 2023 non ha problemi e può usare l’agevolazione come se il decreto “salva-spese” non fosse stato emanato. Se il titolo abilitativo non è richiesto, come ad esempio per gli interventi in edilizia libera, occorrerà aver comunque iniziato i lavori, potendo dimostrare la partenza del cantiere nei termini, con la presentazione di documenti come la denuncia d’inizio lavori alla Asl. In alternativa bisogna dimostrare di aver stipulato con il fornitore un accordo vincolante e aver versato un acconto entro il 29 dicembre.

© Studio Paone S.rl.l
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