Il nuovo art. 5 bis L. n. 28/2010 stabilisce che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo spetta a colui che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo proporre la domanda di mediazione.
Il regime successivo, è simile a quello dettato per la generalità dei casi, ossia: alla prima udienza il giudice, oltre a decidere a provvedere sulle istanze di concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria, se accerta il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa udienza successiva entro la quale deve essere esperito, allo scadere del termine di cui all’art. 6 del medesimo decreto.
Dunque, l’inerzia nel proporre la domanda di mediazione è sanzionata con l’improcedibilità della domanda, sicché, se all’udienza fissata il tentativo di mediazione non è stato esperito, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta per l’ottenimento del decreto, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
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