L’assemblea dei condomini costituisce l’organo deliberativo dell’ente di gestione condominio, in quanto rappresenta il luogo ove la volontà di tutti i partecipanti si forma per decidere i modi e i tempi della gestione dello stabile e della convivenza in esso.

È l’organo supremo al quale sono conferiti tutti i poteri concernenti la manutenzione dello stabile, i rapporti con i terzi, per lo più fornitori, la valutazione del comportamento dei singoli condomini, se conformi, o meno, alle leggi, al regolamento di condominio o alle delibere validamente adottate. Tale potere è insostituibile, tanto che l’assemblea può demandare ad una commissione esterna solo compiti esecutivi, ma mai decisionali. Qualora l’assemblea nomini una commissione, per esempio, per scegliere l’impresa appaltatrice, il lavoro di questa deve essere successivamente approvato dalla stessa assemblea, affinché possa essere vincolante per tutti i condomini. L’amministratore è un mandatario dei condomini e tra i diversi adempimenti che deve compiere, vi è in primis quello di dare corso alle delibere dell’assemblea validamente assunte.

Art. 1130 C.C. – Attribuzioni dell’Amminsitartore

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