I lavori di installazione di ascensori, piattaforme elevatrici, rampe e in genere tutte le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche, se rispondenti alle caratteristiche tecniche elencate nell’articolo 8.1.13 del D.M. n. 236 del 1989, godono dell’aliquota agevolata del 4%.

Capita di sovente,  a causa ad esempio di impossibilità tecniche connesse agli elementi strutturali e impiantistici degli edifici nei quali devono essere installati, che il lavoro non rispetti nel suo complesso la disciplina contenuta nel citato D.M., in termini di requisiti minimi dimensionali, di portata e di sicurezza. In questi casi il progettista o un professionista abilitato può attestare che l’intervento, pur non ottemperando a qualcuna delle caratteristiche tecniche del citato articolo 8.1.13, rientri comunque nelle ipotesi di deroga previste dall’articolo 7 del D.M. 236/1989.

L’aliquota IVA applicabile nella fattispecie non può essere però quella agevolata del 4%, come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle sue risoluzioni e risposte agli interpelli.

RISOLUZIONE N. 3.2020 AGENZIA ENTRATE

 

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