ProductDiritto e pratica condominiale||n. 2|di Giusi Giandolfo

 

«Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio mediante idonei materiali».

La trasformazione del tetto condominiale in terrazza di uso esclusivo è stata negli anni oggetto di numerose pronunce di merito e di legittimità.

La Suprema Corte di Cassazione, di recente, con la sentenza 10 gennaio 2024, n. 917/2024, ha affrontato l’argomento ritendo tale innovazione lecita, sussistendo determinate condizioni.

© Studio Paone S.rl.l
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