Diritto e pratica condominiale | 5 febbraio 2024 | n. 2 | di Stefano Sajeva , Giudice del Tribunale di Palermo

Con sentenza n. 34843 del 14 novembre 2023, la Seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale “Il condomino regolarmente
convocato all’assemblea non è legittimato a far valere, come motivo di impugnazione della delibera assembleare, l’irregolarità della convocazione di un altro condomino, perché soltanto quest’ultimo può dolersi di tale vizio e ottenere l’annullamento dell’atto senza dimostrare di aver un ulteriore e specifico interesse”.
La Corte di legittimità ha affermato, altresì, che “il condomino regolarmente convocato, tuttavia, può dolersi dell’omessa convocazione di altri condòmini se ed in quanto faccia
valere che tale mancanza abbia inciso in concreto sul quorum costitutivo e deliberativo, che esprimono il principio maggioritario su cui si basa la vita del condominio”.

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