Come per il condominio, anche per il supercondominio l’assemblea rappresenta l’organo sovrano.

Le delibere devono quindi assumersi in maniera collegiale con la partecipazione alla riunione di tutti i partecipanti delle unità immobiliari facenti parte del complesso.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge di riforma del Condominio (L. 220/2012) quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare il proprio rappresentante all’assemblea del supercondominio per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomini e per la nomina dell’amministratore.

Le maggioranze per la costituzione dell’assemblea e per la validità delle deliberazioni, si calcolano in relazione al numero degli aventi diritto e al valore dell’intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione.

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