Il regolamento di condominio assembleare è un documento scritto che dispone le norme circa l’uso delle cose comuni, l’attribuzione delle spese secondo gli obblighi e i diritti spettanti a ciascun partecipante, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione. Deve essere formato quando in un edificio il numero di condomini è superiore a dieci. L’iniziativa, sia per la formazione che per un’eventuale revisione, può partire anche da un solo condomino e il documento può essere approvato con il voto favorevole di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Ciascun condomino dissenziente può impugnare davanti all’autorità giudiziaria il regolamento entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. Decorso tale termine senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto per tutti i condomini, i loro eredi ed anche per coloro che acquistano successivamente l’immobile da ciascuno dei condomini.

Il regolamento contrattuale è un accordo pattizio tra tutti i partecipanti al condominio il quale può contenere principalmente: la deroga alle norme derogabili nel codice civile in tema di ripartizione delle spese, eventuali divieti anche sulle singole unità immobiliari (come ad esempio la destinazione), l’uso e la destinazione delle cose comuni, il diritto di ciascun condomino sulle cose comuni, le disposizioni sull’amministrazione e sul periodo finanziario, eventuali maggiori poteri di rappresentanza all’ amministratore e le modalità di riparto di tutte le spese, in base alle relative tabelle millesimali.

Le tabelle dei millesimi sono un documento integrante il regolamento di condominio che contiene l’insieme di più tabelle distinte per valori proporzionali per singola unità immobiliare che rappresentano le quote di comproprietà sulle parti comuni dei partecipanti; costituiscono, altresì la misura del potere dovere di ciascuna unità immobiliare anche per la ripartizione delle spese.

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