Tenere il registro dell’anagrafe condominiale e gli altri registri obbligatori.

A norma dell’articolo 1130, n. 7), Codice civile, l’amministratore deve curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità.

Nel registro dei verbali delle assemblee devono essere annotate le eventuali mancate costituzioni delle assemblee, le deliberazioni, nonché le brevi dichia­razioni rese dai condòmini che ne hanno fatto richiesta. Allo stesso registro è allegato anche il regolamento di condominio.

Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono invece annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun ammini­stratore del condominio, nonché gli estremi del decreto di nomina, in caso di provvedimento giudiziale.

Nel registro di contabilità – che può tenersi anche con modalità informatiz­zate – sono annotati, in ordine cronologico ed entro 30 giorni da quello dell’ef­fettuazione, i singoli movimenti in entrata e in uscita.

Il registro dell’anagrafe condominiale previsto dal novellato articolo 1130, n. 6), Codice civile deve contenere i dati anagrafici dei condòmini e di tutti coloro che (usufruttuari, conduttori o comodatari) siano titolari di diritti reali o personali di godimento, aventi a oggetto singole unità abitative del fabbricato.

Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro 60 giorni.

Nell’attività di raccolta dei dati dell’anagrafe condominiale, l’amministratore è tenuto al rispetto del Codice della Privacy in tema di protezione dei dati personali, dunque deve raccogliere le sole informazioni personali pertinenti e necessarie all’attività di gestione, finalizzate a determinare la posizione di dare/avere dei singoli condòmini nei confronti del condominio.

Nell’ambito delle informazioni personali, l’amministratore deve raccogliere anche l’indicazione millesimale delle quote spettanti a ciascun condomino.

Solo in presenza del consenso dell’interessato – salvo il suo eventuale inserimento negli elenchi pubblici – possono essere inserite nell’anagrafe le informazioni relative alle utenze telefoniche intestate ai singoli condòmini.

Inoltre, nel registro devono essere inserite anche tutte le informazioni relative alle «condizioni di sicurezza» delle parti comuni.

© Studio Paone S.rl.l
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