Le telecamere finte non realizzano alcun trattamento di dati personali poiché non consentono l’identificazione delle persone, quindi ricadono al di fuori del contesto applicativo del GDPR UE2016/679.
Tuttavia, quando si parla di videosorveglianza, la disciplina privacy non è l’unica normativa di cui tenere conto, ma ci si deve conformare all’intero corpus normativo italiano.
Il Garante si espresse in merito con il provvedimento sulla videosorveglianza del 2004 (poi riproposto ed aggiornato nel 2008 e nel 2010): “l’installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione“.
Dunque, una telecamera finta o non funzionante non va installata perché condiziona il comportamento delle persone.