Se da un lato dopo la riforma Cartabia sono state rilevate e discusse alcune criticità delle nuove norme rispetto all’impianto originale dell’istituto introdotto col Dlgs 28 del 2010 e le possibili ulteriori responsabilità per l’amministratore, dall’altro si può dire dire che sono pochi i commentatori che hanno realmente compreso ed evidenziato la vera novità che sta nelle nuove ed ulteriori opportunità che la nuova mediazione è in grado di offrire.

La riforma della giustizia ha eliminato l’articolo 5 comma 1 bis originariamente presente nel testo del Dlgs 28/2010 e lo ha sostituito con il nuovo articolo 5, comma 1, con un ampliamento dell’elenco delle materie per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.

Infatti, il citato articolo, rubricato «Condizione di procedibilità e rapporti con il processo», aggiunge, all’elenco già presente, le seguenti ulteriori materie : «associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura».

Si tratta di una modifica di grande portata in ambito condominiale, basti pensare a tutti i contratti che vengono sottoscritti dall’Amministratore con i professionisti per l’esecuzione di pratiche condominiali quali ad esempio il rifacimento delle tabelle millesimali,  piuttosto che per studi di prefattibilità o fattibilità (si pensi al super bonus 110%).

© Studio Paone S.rl.l
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