La previsione ex art.1130 bis di verifica della contabilità prodromica alla redazione del “rendiconto condominiale” da affidarsi ad un “revisore” necessita di definire cosa debba intendersi e come debba materialmente espletarsi l’attività erogata da questa nuova figura professionale. La norma tecnica UNI 10801-2016 ne fornisce le linee guida al punto 3.32:

REVISIONE CONTABILE: “Processo sistematico di verifiche e controlli e relative evidenze per esprimere una valutazione, oggettiva rispetto ai criteri della verifica stessa, posto in essere da un soggetto terzo rispetto a chi ha redatto il rendiconto condominiale (preferibilmente indipendente e qualificato, composto anche da più individui) di carattere amministrativo, contabile, fiscale, contrattuale e gestionale. Detto processo ha l’obiettivo di verificare che quanto rappresentato nel rendiconto condominiale sia corrispondente o meno alla concreta realtà condominiale.”

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