Al termine della gestione annuale, tra i principali compiti dell’amministratore sussiste anche quello rilevante di presentare all’assemblea il rendiconto consuntivo dell’annualità trascorsa e il preventivo per l’annualità a venire.

Il rendiconto condominiale, oltre ad essere chiaramente disciplinato dall’art.1130 bis del Codice Civile è altresì tecnicamente normato nell’ambito della norma UNI 10801-2016 al punto 3.25 definito come:

RENDICONTO CONDOMINIALE: “Documento informativo che si compone di un registro della contabilità nel quale sono annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata e in uscita, un riepilogo finanziario nel quale sono annotati i crediti e i debiti, le giacenze di cassa e ogni altro dato inerente la situazione patrimoniale del condominio e della nota sintetica esplicativa che deve contenere indicazioni circa le modalità di gestione adottate, i rapporti in corso e le questioni pendenti.”

Questi documenti comportano una loro redazione complessa che necessita di una predisposizione professionale con il metodo del rendiconto di competenza. La loro mancanza comporta l’annullabilità della delibera.

Il rendiconto consuntivo deve riportare tutte le spese sostenute dal condominio nonché tutti gli incassi nell’interesse dell’intera collettività e, pertanto, non può riportare addebiti personali ai condomini, per esempio, i residui passivi, se non espressamente accettati. Entro centoottanta giorni dalla data di chiusura dell’esercizio gestionale, l’amministratore deve convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo. Il rendiconto non necessita di alcuna particolare forma, non trattandosi di un bilancio di una società e del resto l’amministratore non era neppure obbligato a tenere particolari registri quali quelli di cassa o quelli fiscali. Con la novella introdotta dalla legge 11 dicembre 2012 n. 220 il legislatore ha imposto la tenuta del registro di contabilità su cui devono essere annotati tutti i movimenti in entrata e in uscita, entro trenta giorni dalla loro effettuazione. Il registro, che può essere tenuto anche con modalità informatizzate, deve corrispondere ai movimenti dell’estratto del precitato conto corrente, bancario o postale, del condominio e ciò per una maggiore trasparenza dell’operato dell’amministratore.

Il rendiconto deve essere chiaro e facilmente comprensibile e deve poter essere agevolmente consultabile da tutti gli aventi diritto, seppur per le voci di spesa che ciascuno deve sostenere in proprio.

L’assemblea deve approvare anche il riparto delle spese suddivise per ciascun condomino affinché l’amministratore possa richiedere nei confronti del condomino moroso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ..

Una volta approvato il rendiconto consuntivo questo diviene definitivo e nessun condomino può impugnarlo, se non negli ordinari termini di decadenza per l’impugnazione di ogni delibera condominiale, ai sensi dell’art. 1137 cod. civ..

Scaduto tale termine, il rendiconto può essere impugnato soltanto se approvato dall’assemblea in relazione a un dolo dell’amministratore. È ammissibile, comunque, la regolarizzazione successiva delle sole inesattezze ivi contenute o la modifica voluta dall’assemblea di alcune voci di spesa.

Art. 1130 bis. C.C. – Rendiconto condominiale

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