Le disposizioni legislative sulle tabelle millesimali, contenute negli articoli 68 e 69 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L‘art. 68 stabilisce che, ove non precisato dal titolo ai sensi dell’art. 1118, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare deve essere espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio e che, nell’accertamento dei valori in questione, non si deve tenere conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare.

A sua volta l’art. 69 dispone che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale in base al precedente art. 68 richiedono, per poter essere rettificati o modificati, l’unanimità dei consensi, ma che i valori stessi possono essere rettificati o modificati con la maggioranza prevista dall’art. 1136 comma 2 C. C. ,  anche nell’interesse di un solo condomino nei due casi seguenti:

1. quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2. quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, viene alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino; e in tal caso il relativo costo deve essere sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Dunque, i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale possono essere rettificati o modificati all’unanimità, mentre nel caso in cui i valori stessi siano conseguenza di un errore e nel caso di mutamento delle condizioni di una parte dell’edificio conseguenti a sopraelevazione, incremento di superfici o incremento o diminuzione delle unità immobiliari (solo se viene alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino) per la rettifica o la modifica, anche nell’interesse di un solo condomino, è sufficiente in assemblea il quorum costituito da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

68 art. dd. aa. 69 art. dd. aa.68 art. dd. aa.

Cassazione ord. 1896 23 gennaio 2023

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