A norma dell’articolo 1130, n. 8), Codice civile, l’amministratore deve «conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condòmini
sia allo stato tecnico amministrativo dell’edificio e del condominio».
In particolare per l’articolo 1130 bis Cc «le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione».