La deliberazione dell’assemblea, presa a norma dell’art. 1122 ter C.C. che approva l’installazione dell’impianto, deve, a pena di nullità, specificare in maniera dettagliata le finalità del trattamento dei dati. La delibera stessa deve anche indicare l’angolo visuale delle telecamere da installare, che non possono essere lasciate alla scelta arbitraria dell’impresa installatrice e altri elementi indispensabili, come le modalità e i tempi di conservazione delle registrazioni.
L’amministratore viene spesso indicato quale responsabile del trattamento dei dati e di conseguenza, è sottoposto alla responsabilità stabilita all’articolo 28 del regolamento Ue 679/2016. L’assemblea può tuttavia affidare la responsabilità a un terzo che offra idonee garanzie di sicurezza al trattamento stesso.